mercoledì 25 aprile 2012

Il Parlamento

IL PARLAMENTO
Il Parlamento, è l’organo costituzionale a cui è attribuita la funzione legislativa che viene attuata mediante l’emanazione delle leggi.


Da chi è composto?
È composto da due camere: la Camera dei Deputati, formata da 630 componenti, e il Senato della Repubblica, formato da 315 componenti.
Come vengono scelti i componenti?
Vengono eletti, con particolari procedure, dai cittadini ogni 5 anni.
Perché è importante?
Perché esercita la funzione legislativa che consiste nell’emanare le leggi.
È l’unico organo costituzionale nazionale i cui componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni. Come abbiamo già detto è formato da due camere: Camera dei Deputati e Camera del Senato. È importante osservare che le due camere, hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri poiché il nostro sistema parlamentare è un bicameralismo perfetto (nel quale, cioè, le Camere hanno le stesse funzioni.

Le differenze tra Camera dei Deputati e Camera del Senato della Repubblica

Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Elettorato attivo (età minima per votare)
18 anni
25 anni
Elettorato passivo (età minima per essere candidati alle elezioni)
25 anni
40 anni
Numero componenti
630
315, di cui si aggiungono alcuni senatori a vita
Sistema elettorale
Misto (maggioritario e proporzionale)
Misto (maggioritario e proporzionale)

Le elezioni per il parlamento
Le elezioni sono consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini, votando per alcuni candidati, scelgono chi li rappresenterà al Parlamento.
Sistema elettorali ossia regole in base alle quali i voti che ciascuno esprime vengono utilizzati per assegnare i seggi dei parlamentari.
In generale sono possibili due differenti sistemi elettorali: il sistema maggioritario e sistema proporzionale. Con il primo sistema l’elezione avviene solitamente sulla base di collegi uninominali, cioè di porzioni di territorio dello Stato a cui viene attribuito un solo seggio: quindi, solo il candidato che ottiene più voti in ciascun collegio conquista il seggio. Con il secondo sistema, invece, l’elezione avviene sulla base di collegi plurinominali, nei quali possono essere eletti contemporaneamente più candidati.


Il funzionamento delle Camere
Il funzionamento delle Camere è stabilito da appositi regolamenti, che attribuiscono importanti funzioni ai seguenti organi:
- presidente e ufficio di presidenza
- gruppi parlamentari
- commissioni permanenti
Il presidente e l’ufficio di presidenza sono eletti dagli stessi parlamentari all’inizio di ogni legislatura. Il presidente, deve rappresentare l’intero Parlamento, organizzarne nel modo migliore i lavori e tutelare le minoranze politiche.
I gruppi parlamentari sono composti da un certo numero di parlamentari appartenenti a una medesima forza politica. I componenti di ogni gruppo eleggono un proprio presidente, al quale è affidato il compito di collaborare con il presidente della propria Camera per la definizione dell’ordine del giorno e, più in generale, per un migliore svolgimento dell’attività parlamentare.
Le commissioni permanenti sono formate da un numero limitato di parlamentari, ma in modo tale che sia rispettato, in modo proporzionale, il peso che ogni forza politica ha all’interno dell’aula parlamentare.

La funzione legislativa
L’iter di formazione di una legge può essere suddiviso nelle seguenti fasi fondamentali:
- l’iniziativa legislativa;
- la fase dell’esame e dell’approvazione da parte di una Camera;
- il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con il medesimo testo;
- la promulgazione da parte del presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La promulgazione e la pubblicazione
La promulgazione è l’atto con il quale il presidente della Repubblica attesta che una legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza.
Il presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.
La pubblicazione della legge consiste nell’inserimento del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore (diviene quindi obbligatoria per tutti i destinatari) il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Alcuni decreti emanati in questo anno 2012.

Decreto Legislativo 16 Aprile 47/2012
Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
Pubblicato in: G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 86
Decreto Legislativo 16 Aprile 46/2012
Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.
Pubblicato in: G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 86
Decreto Legislativo 16 Aprile 45/2012
Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.
Pubblicato in: G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 - Suppl. Ordinario n. 86
Decreto Legislativo 2 Marzo 24/2012
Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Pubblicato in: G.U. n. 69 del 22 marzo 2012
Decreto Legislativo 24 Febbraio 20/2012
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Pubblicato in: G.U. n. 60 del 12 marzo 2012
Decreto Legislativo 27 Gennaio 19/2012
Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Pubblicato in: G.U. n. 57 del 08 marzo 2012
Decreto Legislativo 27 Gennaio 18/2012
Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Pubblicato in: G.U. n. 57 del 08 marzo 2012
Decreto Legislativo 9 Gennaio 4/2012
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Pubblicato in: G.U. n. 26 del 01 febbraio 2012
Ecco il sito del Parlamento italiano
http://www.parlamento.it/home

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